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quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?

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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Gio Mar 27, 2008 11:28 pm

Simar ha scritto:
Con nulla osta della questura è possibile detenere solo in casa,un'arma avuta in regalo o eredità.
Si può usare per difesa abitativa,ma non oltre la proprietà.


per quanto riguarda il nulla osta per quello che io ne sappia sono gli stessi tempi e quasi gli stessi documenti, tant vale prendere un porto d'armi sportivo...che è puittosto anch'esso semplice.

per quanto riguarda difesa abitativa...cosa vuol dire?
ne sento spesso parlare.
supponiamo che io abbia un porto d'armi per lo sport del tiro a volo(sportivo) e in casa per esempio una pistola cal .22, cosa posso fare?
se sento dei rumori durante la notte posso aprire la valigetta della pistola...prendere le munizioni che a quanto ne so devono essere separate d'allarma, caricarla ed usarla?
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Gio Mar 27, 2008 11:36 pm

domanda interessantissima, sono curioso di avere il parere del nostro mitico 110
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Mar 28, 2008 11:03 am

Se proprio ci si vuole difendere a casa, disponendo di una qualsiasi arma con munizioni, l'offesa che puoi arrecare dev'essere uguale a quella che il delinquente può arrecare a te.

Ciao, Daniele

per Simar: con il tav puoi acquistare, detenere e trasportare anche armi catalogate da caccia o comuni, oltre quelle sportive.
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Mar 28, 2008 11:05 am

p.s scusa Simar mi riferivo ad Arlock...
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Mar 28, 2008 1:50 pm

c'e un po di confusione per quanto riguarda questo argomento ma ti posto questa circolare che dimostra che con il tav puoi trasportare solo armi catalogate sportive.
poi apriro una discussione che riguarda tutti i tipi di porto d'arma esistenti.

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo.

Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.

Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 TULPS (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:

-­ portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione,

-­ trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.

Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della L. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36.

b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo), possono:

- portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione,

- trasportare e acquisire tutte le armi comuni da sparo.

c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo), possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 70 del Regolamento di esecuzione al TULPS (c. d. carta verde), possono trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.

e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del TULPS possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del DM 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).

f) I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.

g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della CEE possono:

1. Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza:

-­ introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare ("ritrasferire"), entro un anno, le anni lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L.157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);

-- portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette -- osservato il disposto dell'art. 12/8° L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) -­ e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);

2. Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:

-- trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un armo le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi come modificato dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1, lettera b).

-­ portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.

3. Qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:

-­ trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno, le armi comuni da sparo lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992. n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza);

­- portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente a' sensi del D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).

h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono:

-­ importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni, armi lunghe da fuoco considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria;

-­ importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);

­- portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.

Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell'art. 34 del TULPS, osservate le modalità di cui all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al TULPS.

Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Mar 28, 2008 1:58 pm

Scusa ma questi due punti non sono in contraddizione?

b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo), possono:

- portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione,

- trasportare e acquisire tutte le armi comuni da sparo.

c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo), possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Mar 28, 2008 2:14 pm

Ho letto velocemente perchè sto per uscire, ma avevo notato le stesse contraddizioni, comunque m'informerò meglio.

Ciao, Daniele
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Mar 28, 2008 2:16 pm

il tav ti consente solo il trasporto delle specifiche armi catalogate sportive per le armi comuni occorre un altra autorizzazione.


Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta per uso sportivo e permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI.

Si può utilizzare sia la propria arma che le armi presenti nella sezione di tiro.
Per trasportare le armi dal luogo di detenzione alla Sezione e viceversa, è necessario possedere una carta di riconoscimento (comunemente detta " carta verde"), rilasciata dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale e vidimata dal Questore competente per territorio. L'arma va trasportata scarica e riposta nella sua custodia.

La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro.

e antecedentemente ho scritto "c'e' un po di confusione riguardante l'argomento" perche se prendi alla lettera quello che c'e' scritto nel paragrafo "b" sei autorizzato al porto dell'arma in oggetto ma non e cosi
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Mar 28, 2008 2:35 pm

questo invece e tratto dal sito dei carabinieri
e qua dice che siete autorizzati anche al trasporto di armi comuni da sparo
come vedete ci sono un po di disaccordi
bisognerebbe vedere le ultime normative che dicono


Armi
In base alla licenza posseduta, quali armi possono essere trasportate?

1. I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 T.U.L.P.S. (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
- portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione;
- trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
2. I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo) possono:
- portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;
- trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
3. I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
4. I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76 Reg. T.U.L.P.S. (c.d. carta verde) possono, percorrendo l'itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella sezione (o nelle sezioni) di appartenenza.
5. I titolari della licenza di collezione possono trasportare, acquistare e vendere le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.
6. I titolari di nulla osta all'acquisto ex art. 35 T.U.L.P.S. possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del nulla osta, o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione.

Dettagliate regole sono inoltre riportate nella specifica circolare per i titolari della carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato della Comunità Europea.
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Mar 28, 2008 2:42 pm

gli ultimi aggiornamenti sono in questa sezione che mi sembrava piu opportuna

http://tirodinamico.forumattivo.com/leggi-sulle-armi-f10/porto-d-armi-t463.htm#1593
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Dom Mar 30, 2008 3:05 pm

Mi sà che state in una giungla tra leggi e variazione bisogna leggere attentamente.
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Gio Lug 24, 2008 11:33 pm

Scusate se mi intrometto sono nuovo nel foro, mi presento, saverio grassi mi sono inscritto per farmi un idea sulle armi c02 perchè ho intrenzione di acquistarne una, ma leggendo qua e la son incappato nella vostra discussione riguardo il porto darmi sportivo per il tiro a volo che consente di portare le armi regolarmente denunciate in tutta Italia, se vuoi portarla a casa del tuo amico per farglila vedere lo puo fare, l'importante è che l'arma sia scarica nella sua valigetta e un altra cosa da sapere è che se ti fermi per la strada perchè non resisti più e devi correre al gabinetto ti consiglio di portartela con te al cesso perchè se la lasci in auto e abbandono d'arma e se ti beccano allora son grane.
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Lug 25, 2008 12:29 am

giusta osservazione
e dobbiamo anche conncordare con quello che dica tonicoyote che tra leggi aggiornamenti e codici e una vera giungla
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Saverio Grassi
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MessaggioOggetto: Re: quante marche da bollo per porto d'armi sportivo?   Ven Lug 25, 2008 2:45 pm

non è una giungla la legge è purtroppo che gli uomini hanno troppa fantasia e troppo protagonismo percio quando posso ossia si trovano in certi posti di comando vogliono farsi valere storpiando la legge con la loro fantasia.
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